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Quando viene richiesta una traduzione giurata, asseverata, certificata, legalizzata o una traduzione fatta da un traduttore certificato o giurato, si possono intendere cose diverse:
Traduzioni giurate/asseverate da un “traduttore giurato”
In alcuni paesi, i traduttori si possono registrare presso un ente ufficiale come “traduttori giurati” e in questo caso sono riconosciuti ufficialmente dagli organi competenti per tradurre e legalizzare i documenti tradotti, non è questo il caso dell’Italia.
Traduzioni giurate/asseverate in Italia
In Italia, la categoria dei traduttori non ha un albo professionale e quindi non può avere tale qualifica. Alle traduzioni viene dato valore legale quando il traduttore si reca da un Ufficiale Giudiziario in Tribunale o dal Giudice di Pace, oppure da un Notaio che firmano a fronte del giuramento del traduttore, il quale ha la responsabilità penale rispetto all’esattezza e veridicità della traduzione fatta.
Pertanto, sebbene qualunque traduttore possa rendere una traduzione giurata, è bene affidarsi a professionisti, che sappiano come svolgere questo compito e siano professionalmente riconosciuti.
Spesso viene richiesto che il traduttore sia iscritto nelle liste del Tribunale come CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per le lingue in cui traduce. Tale qualifica presso il Tribunale di Udine viene riconosciuta previa iscrizione alla Camera di Commercio, dove le credenziali del traduttore vengono controllate (esperienza nel campo lavorativo, fedina penale, partita IVA). A questo punto è possibile far domanda per essere iscritto nella lista dei CTU, nella categoria interpreti-traduttori (per il tribunale di Udine.
È inoltre importante ricordare la traduzione giurata di un atto o certificato sarà sempre valida in qualsiasi tribunale italiano venga fatta. Non è necessario ad esempio che un certificato fatto Milano venga tradotto ed asseverato a Milano. La procedura può essere svolta in qualsiasi Tribunale o presso qualsiasi Giudica di Pace o Notaio.
Traduzione “certificata” dal traduttore
A volte non è necessario che il traduttore si rechi in Tribunale, dal Giudice di Pace o da un Notaio per asseverare il documento tradotto in quanto tale procedura non viene richiesta. In questo caso è sufficiente una autodichiarazione del traduttore dove dichiara di essere un traduttore professionale e di aver fatto una traduzione corretta ed esatta dell’originale, specifichi le sue qualifiche e ne dia prova.
Traduzione legalizzata
La legalizzazione è un processo, spesso confuso con la traduzione giurata/asseverata, che viene fatto dopo aver svolto la traduzione e prestato giuramento davanti all’Ufficiale Giudiziario. Solo una volta che l’Ufficiale Giudiziario ha firmato il verbale di giuramento, assieme al traduttore, è possibile “legalizzare” la firma dello stesso. La “legalizzazione” certifica solo la firma dell’Ufficiale Giudiziario e non entra in merito al contenuto del documento tradotto. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia la legalizzazione non è necessaria ed è sostituita con un’altra certificazione chiamata “Apostille” (per i Paesi che aderiscono alla convenzione dell’Aia vedi il link https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf).
Le credenziali del traduttore
Controllare le credenziali di un traduttore non è sempre semplice, specie per chi non è del settore. Quindi in entrambi i casi è buona regola rivolgersi ad un traduttore professionale iscritto alla liste del Tribunale come CTU (lista dei CTU per il Tribunale di Udine).